13 Ottobre 2024

Trasporto di merci pericolose con furgone di serie

CITROEN JUMPY

• Il vano di carico deve essere ventilato con apposite griglie laterali e posteriore

• La cabina del conducente deve essere separata dal compartimento di carico da un tramezzo con sigillatura

• N. 1 estintore da 2kg in cabina e da 6 kg nel vano di carico

• N. 2 PANNELLI ARANCIONI COME DA FIGURA

• N.1 borsa ADR:

  • 1 CUNEO DI DIMENSIONI ADEGUATE
  • 2 SEGNALI DI AVVERTIMENTO AUTOPORTANTI
  • LIQUIDO LAVAOCCHI
  • UN INDUMENTO FLUORESCENTE
  • UNA LAMPADA PORTATILE
  • UN PAIO DI GUANTI DI PROTEZIONE
  • OCCHIALI DI PROTEZIONE
  • MASCHERA DI EMERGENZA CON IDONEO FILTRO
  • UN BADILE
  • UN COPRITOMBINO
  • UN RECIPIENTE PER LA RACCOLTA

Si dovrà inoltre sempre rispettare le normative riguardanti le varie classi in materia di sorveglianza dei veicoli, di divieto di carico in comune, di movimentazione, di stivaggio, di limitazione delle quantità trasportate.


NORMATIVA PER IL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE IN COLLI O ALLA RINFUSA

Il trasporto di merci pericolose in colli ed alla rinfusa può essere effettuato con idonei veicoli aventi carrozzeria chiusa, aperta o coperta e nel completo rispetto delle condizioni di trasporto valide per ciascuna delle materie specificate nell'ambito dell'accordo ADR.

Queste condizioni particolari di trasporto eventualmente prescritte sono normalmente indicate nelle disposizioni speciali per il trasporto riportate alle colonne [16], [17], [18] e [19] della Tabella A del cap. 3.2, ma prescrizioni per la carrozzeria possono anche trovarsi nelle disposizioni speciali del Cap. 3.3 ADR riportate alla colonna [6] della stessa Tabella A.

Si definisce:

  • veicolo coperto o chiuso, un veicolo la cui carrozzeria è costituita da una cassa che può essere chiusa (carrozzeria a "furgone");

  • veicolo scoperto o aperto, un veicolo il cui pianale non ha sovrastruttura o che è provvisto soltanto di sponde laterali e sponda posteriore (carrozzeria a "pianale" o a "cassone");

  • veicolo telonato, un veicolo scoperto provvisto di un telone per la protezione del carico (carrozzeria a "pianale" o a "cassone" munito di un telo di copertura). Può anche essere un pianale o un cassone centinato, cioè munito di centine e un telone.


TIPI DI VEICOLO PER IL TRASPORTO DI MERCI IN COLLI O ALLA RINFUSA

Secondo la normativa ADR a tutti i veicoli, compresi quelli utilizzati per il trasporto in colli ed alla rinfusa, sono applicabili alcune prescrizioni di carattere generale che, di fatto risultano sempre soddisfatte in quanto il loro rispetto è già richiesto per l'approvazione dei veicoli ai fini della loro ordinaria circolazione.

Secondo la normativa ADR, sono infatti applicabili a tutti i veicoli per il trasporto di merci pericolose, le seguenti prescrizioni della Sezione 9.2.1:

  • requisiti di rispondenza del sistema di frenatura alla direttiva 71/320/CEE. Questa condizione risulta già soddisfatta in sede di omologazione del veicolo stesso;

  • presenza del limitatore di velocità per i veicoli di massa complessiva > 3.5 t. Anche questa condizione è già imposta dalla norma generale che oggi ne richiede l'installazione sugli stessi veicoli;

  • l'eventuale sistema di riscaldamento a combustione, dovrà avere l'interruttore installato all'esterno della cabina, spegnibile all'esterno del compartimento di carico, e dovrà essere privo di serbatoi di carburante nel compartimento di carico.

Come già affermato sopra, i primi due requisiti sono già richiesti dalle vigenti disposizioni regolamentari nazionali e comunitarie riguardanti i veicoli in circolazione.

Il terzo requisito riguardante il riscaldatore a combustione, eventualmente presente sul veicolo, deve essere invece rispettato secondo i criteri dell'ADR.

Per il trasporto di determinate merci pericolose sono necessari alcuni tipi di veicolo le cui caratteristiche sono prescritte nei codici riportati nelle colonne [16] (codici "V" disposizioni speciali per trasporto in colli) e [17] (codici "VC" e "AP" disposizioni speciali per trasporto alla rinfusa) (es. chiuso, aerato, con regolazione termica, ecc.).

Eventuali ulteriori prescrizioni possono essere indirettamente contenute anche nelle disposizioni speciali per il carico e lo scarico del tipo "CV", identificate dai codici presenti nella colonna [18] e nelle disposizioni speciali per l'esercizio del tipo "S", identificate dai codici presenti nella colonna [19] della tabella nominativa dell'ADR.

Queste condizioni particolari possono riguardare la carrozzeria dell'unità di trasporto.

Ad esempio:

  • le unità di trasporto per merci in colli della classe 4.1, possono essere munite di impianto isotermico refrigerante per il trasporto di determinate materie o di aperture di aerazione del vano di carico, se si tratta di veicolo chiuso;

  • le unità di trasporto per merci in colli della classe 4.3 possono essere caratterizzate da carrozzeria chiusa oppure telone impermeabile;

  • le unità di trasporto per merci in colli della classe 5.2 devono essere attrezzate con furgone isotermico, frigorifero o refrigerato, per il trasporto di alcune materie a temperatura controllata o, semplicemente, di carrozzeria con furgone o telone, per trasportare altra merce.

In ogni caso, in linea generale, per il trasporto di merci pericolose in colli o alla rinfusa delle classi 2 , 3, 4.1, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9, non è necessaria la visita e prova del veicolo ed il conseguente aggiornamento della carta di circolazione.

In relazione al tipo di merce trasportata la verifica dell'idoneità del veicolo e della presenza in esso delle dotazioni di sicurezza, nonché il rispetto delle altre condizioni di trasporto, compete al vettore (impresa di trasporto e conducente) in quanto trattasi di "norma di comportamento da osservare durante la circolazione".

Pertanto si ribadisce che, nella generalità dei casi, per il trasporto di merci in colli o alla rinfusa, non sussiste l'obbligo dell'accertamento con collaudo dell'idoneità del veicolo al tipo di trasporto effettuato tranne che per le seguenti specifiche fattispecie:

  • trasporto in colli delle merci della classe 1;

  • trasporto in colli od alla rinfusa su veicoli con carrozzerie intercambiabili;

  • trasporto di materie radioattive della classe 7 ma solo nel caso veicoli adibiti a laboratorio mobile (e simili), soggetti ancora al "riconoscimento di idoneità".



Valiani Veicoli Industriali S.r.l.
Dott. Alessandro Valiani



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