29 Marzo 2024

La validità del “barrato rosa”

“Il certificato di approvazione scade al più tardi un anno dopo la data della visita tecnica del veicolo che precede il rilascio del certificato. Il periodo di validità, tuttavia, sarà correlato alla data dell’ultima scadenza nominale, se la visita tecnica è effettuata nel mese che precede o che segue questa data. Il veicolo non deve essere utilizzato per il trasporto di merci pericolose dopo la data di scadenza nominale fino a quando il veicolo non abbia un certificato di approvazione valido”.

Ai sensi di tali disposizioni, sono stati segnalati a questo Dipartimento casi di fermo di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose il cui “barrato rosa”, reca una data di scadenza nominale anteriore a quella del controllo. Al riguardo, sentito anche il competente Servizio Polizia Stradale della Direzione Centrale delle Specialità della Polizia di Stato, si ritiene di dover precisare quanto segue. Ferma restando ai fini della circolazione internazionale la disciplina di cui all’ADR, ai soli fini della circolazione nazionale, “barrato rosa” è recante una data di scadenza nominale ricompresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2021 è prorogata fino al novantesimo giorno successivo a tale ultima data, fino al 29 ottobre 2021. Peraltro, essendo la citata previsione normativa applicabile solo nell’ordinamento nazionale, ne deriva che la proroga in parola è riconosciuta esclusivamente nella circolazione su suolo nazionale; restano invece confermate tutte le disposizioni di cui all’Accordo ADR in sede di circolazione internazionale.

Tanto chiarito:

  • si raccomanda all’utenza interessata di voler tempestivamente prenotare presso un UMC l’operazione prevista ai fini del rinnovo del “barrato rosa”, così da favorire l’ordinanza organizzazione nel tempo delle relative attività;

  • si raccomanda altresì agli UMC di voler assicurare almeno fino a tutto il 29 ottobre 2021 la massima collaborazione ed operatività per le attività in parola, anche riservando alle stesse, ove occorra, specifiche sedute.

Pertanto:

“E’ consentita la circolazione anche oltre il termine di scadenza del certificato DDT 306 in presenza di prenotazione effettuata entro il predetto termine, fino alla data fissata per la presentazione all’ispezione tecnica di rinnovo in analogia a quanto previsto per la revisione dei veicoli a motore di cui al D.M. 6 agosto 1998 n. 408 (4). Ovviamente tale possibilità è riservata solo alla circolazione in territorio nazionale”.

Si rappresenta infine che, cessando lo stato di emergenza alla data del 31 luglio p.v., a diritto vigente nessuna ulteriore proroga è prevista o sarà possibile.


Fonte: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

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