11 Dicembre 2024

Trasporto materie UN 30777 e UN 3082 in esenzione parziale

Le seguenti materie pericolose appartenenti alla classe 9 e comprese nella categoria 3 di trasporto come gruppo di imballaggio tipologia III:

UN 3077 = Materia pericolosa solida – gruppo di imballaggio III

•UN 3082 = Materia pericolosa liquida – gruppo di imballaggio III

possono essere trasportate in esenzione parziale fino alla quantità lorda massima totale per unità di trasporto (autocarro) pari a kg. 1.000.

Inoltre l’esenzione parziale secondo le norme dell’ADR prevede quanto segue:

Per il trasporto in esezione parziale rimane obbligatorio:


documento di trasporto (ADR 5.4) non è prevista la tenuta a bordo di copia di eventuali accordi in deroga;

almeno un estintore da 2 kg in polvere per le classi A, B e C (ADR 8.1.4.2), non sono invece obbligatori estintori aggiuntivi;

formazione di tutto il personale coinvolto nelle operazioni di trasporto di merci pericolose (ADR 8.2.3);

sorveglianza dei veicoli (ADR 8.4), quando in colonna 19 della Tabella A dell’ADR 2015 figurano i codici S1 o S14÷S21 e si trasportano quantitativi superiori a quelli indicati da detti codici elencati in ADR 8.5;

dispositivo di illuminazione portatile (ADR 8.3.4);

marcature ed etichette dei colli (ADR 5.2), pertanto ciascun collo deve portare la/le etichetta/e di pericolo e il n. ONU del tipo di merce;

osservanza del divieto di carico misto (ADR 7.5.2);

osservanza delle disposizioni sulla movimentazione: divieto di scarico in presenza di elementi che potrebbero comprometterne la sicurezza (ADR 7.5.1); divieto di apertura dei colli (ADR 7.5.7.3 e 8.3.3), divieto di fumare (ADR 7.5.9 e 8.3.5);

osservanza delle disposizioni su operazioni di trasporto: si applicano tutte le prescrizioni della colonna n. 18 salvo la CV1 della Tabella A dell’ADR 2015;

rispetto della tipologia di trasporto: una tipologia vietata (es. trasporto alla rinfusa) lo è sempre, qualunque sia il quantitativo trasportato;

rispetto delle prescrizioni varie, previste per alcune classi, in particolare per trasporto di sostanze infiammabili di classe 2 o liquidi con punto di infiammabilità ≤ 60°C: divieto di entrare in veicoli chiusi con lampade non a tenuta ermetica.

Per quanto riguarda, invece, la compilazione del documento di trasporto occorre sapere che:
nel caso in cui si applichi il 1.1.3.6 (trasporto di merce pericolosa in esenzione parziale), la quantità totale di merci pericolose di ogni categoria di trasporto deve essere indicata nel documento di trasporto conformemente al 1.1.3.6.3 (tabella esenzioni).

Non è più previsto la scritta Merce in esenzione secondo la direttiva 1.1.3.6 ma è facoltativa a decorrere dal 01/01/2013.


Valiani Veicoli Industriali S.r.l.
Dott. Alessandro Valiani

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