27 Aprile 2024

Chiarimenti riguardo il rilascio del Barrato Rosa e Barrato Blu

La Direzione Generale per la Motorizzazione per garantire un miglior servizio sia ai cittadini che alle imprese, attraverso una circolare ha chiarito la metodologia per la corretta applicazione dell’art. 80 del Codice della Strada.

La circolare ha come unico obiettivo quello di disciplinare in modo omogeneo il perimetro di controllo dei futuri Centri di Revisione privati, ma anche degli Ispettori Autorizzati che operano in questi Centri, piuttosto che nei centri della Motorizzazione o da quest’ultima autorizzati.

Secondo la circolare, i veicoli di categoria N (veicoli a motore progettati e costruiti per trasporto di merci ed aventi almeno quattro ruote) e O (rimorchi, compresi semirimorchi) se soddisfano per fabbricazione i requisiti per la certificazione ADR, ciò non significa che devono trasportare necessariamente merci pericolose, nel caso in cui il proprietario si rechi al Centro Revisioni privato e richieda il modulo DTT 306 (BARRATO ROSA) , si potrà procedere alla revisione solo se effettuata da un Ispettore Abilitato.

Ma nel caso in cui il proprietario non richiede il rilascio/rinnovo del barrato rosa, la revisione potrà essere effettuata da un Ispettore Autorizzato.

La circolare ha anche definito le necessità di controllo dei veicoli ATP. Infatti, questa tipologia di veicoli ha bisogno di: attestato (BARRATO BLU) e revisioni periodiche.

Tuttavia, se il certificato ATP è scaduto e il proprietario non ha intenzione di rinnovarlo, è possibile che attraverso l’intervento dell’Ispettore Autorizzato il veicolo possa essere riclassificato da “trasporto speciale” a “trasporto cose”, e questo comporterà la presentazione di un nuovo documento di circolazione in sostituzione di quello precedentemente utilizzato.


Fonte: Assotir

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