16 Aprile 2024

Novità ADR 2023 per il carico, trasporto e scarico dei rifiuti in ADR

L’ADR 2023 è entrato in vigore il 01.01.2023.

Si sottolinea tuttavia che l'ADR prevede un regime transitorio dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, dove potranno essere osservate ancora le disposizioni dell'ADR 2021.

Le novità più importanti:

  • L’obbligo della nomina per gli speditori. Come speditori sono intesi coloro che commissionano il trasporto. Pertanto, laddove il produttore di rifiuti oltre a gestire il recupero/smaltimento commissioni il trasporto è uno speditore è obbligo nominare il consulente ADR. Tuttavia, si ricorda la nota del Mit del 21.12.22 che richiama il DM 4 luglio 2000 per la verifica di eventuale esenzione dalla nomina. Si attendono futuri aggiornamenti normativi;

  • Possibilità di trasportare i rifiuti con codice 150110 e n. ONU 3509 anche in veicoli telonati.

Tale possibilità era prevista anche nell’accordo M329;

  • Il capitolo 5.4. prevede un nuovo paragrafo 5.4.1.1.3.2 relativo al peso. Nel caso che il peso non sia certo si può procedere indicando un elenco di imballaggi comprendente il tipo e il volume nominale. Esempio Fusto 1A1 volume nominale: 60litri;
Ricordiamo tuttavia che è sempre valido l’accordo M329 secondo il quale nel caso di trasporti di rifiuti è ammesso il peso stimato. Sul formulario, nelle annotazioni si dovrà riportare: Trasporto in accordo Cap. 1.5.1 – ADR (M329)”;
Nel caso di trasporto di rifiuti ai sensi del capitolo 1.1.3.6 il peso non può essere stimato.


Restano valide:

  • Obbligo per il produttore di rifiuti di verificare l’idoneità del trasportatore. Si ricorda che la check-list a firma dell’autista non è prevista dalla norma; tuttavia, viene utilizzata per velocizzare i carichi di rifiuti;

  • Il deposito temporaneo va etichettato correttamente considerando le caratteristiche di pericolo dei rifiuti gestiti. Si ricorda che ogni collo deve avere etichette conformi al CLP, etichette ADR, R nera su fondo giallo, CER, HP, n. ONU preceduto alle lettere UN; Bonifica dei mezzi sia nel caso di trasporti sfusi, cisterna che colli;

  • Nel caso di trasporto con mezzi scarrabili, oltre al libretto occorre il certificato integrativo di abbinamento targa cassone, con cassoni omologati ADR;

  • Verificare che le polizze dei mezzi ricomprendano la copertura dei danni dovuti a trasporti, fasi di sosta, carico e scarico, di rifiuti pericolosi in ADR;

  • I mezzi devono essere dotati di tutti i dpi ed equipaggiamenti a norma di legge (giubbotto alta visibilità, occhiali protettivi, liquido lavaocchi, torcia, coni, fermo ruote, copritombino, pala, contenitore omologato, maschera e filtro nel caso di rifiuti tossici, estintori revisionati, ecc…). Si ricorda infatti che la mancanza di un equipaggiamento comporta la sanzione anche al produttore per affidamento incauto del rifiuto;

  • Verificare le scadenze dei DPI;

  • Le bombolette spray non possono essere imballate in big bags. A norma della normativa ADR devono essere usati sacchetti trasparenti inseriti dentro scatole omologate anche in cartone;

  • Nel caso di trasporto sfuso, usare pannelli arancioni con numeri davanti e dietro il mezzo e di lato e dietro i pannelli di pericolo. Nel caso di trasporto di colli, basta davanti e dietro il mezzo il pannello generico senza numeri;

  • Apporre la etichetta R nera su fondo giallo per trasporti rifiuti pericolosi ed in ADR;

  • Gli operatori coinvolti in un trasporto di rifiuti pericolosi ADR quali: speditore, caricatore, imballatore, riempitore, destinatario, scaricatore, trasportatore devono provvedere, nei casi previsti dalla norma, alla redazione di un piano di security;

  • Gli operatori coinvolti nella gestione di rifiuti in ADR (speditore, trasportatore, caricatore, destinatario) dovranno fare formazione periodica ad ogni cambiamento della normativa. Tale formazione può avvenire anche tramite trasmissione di circolari riepilogative.


PRESCRIZIONI PER I TRASPORTATORI DI RIFIUTI

I trasportatori conto terzi che trasportano rifiuti devono avere a bordo, per la normativa rifiuti, copia del formulario compilato dal produttore, copia autorizzazione e istruzioni scritte nel caso di trasporti di rifiuti pericolosi in ADR.

Non è più necessario avere a bordo la dichiarazione di notorietà a firma del legale rappresentante con la quale attesti che l’atto è stato scaricato dal portale Albo Gestori. Infatti, basta stampare le nuove prescrizioni dell’Albo e allegarle alla copia dell’autorizzazione.

I nuovi atti rilasciati dall’Albo Nazionale hanno già le prescrizioni aggiornate. Verificare l’art 3 degli atti iscrittivi.


AUTORIZZAZIONI TRASPORTATORE: NUMERO E DATA DA RIPORTARE AL PUNTO 3 DEL FIR

Il Numero di autorizzazione da riportare sui formulari è il codice alfanumerico che inizia con le lettere FI se il trasportatore ha la sede legale in Toscana.

Cambia esclusivamente la data che deve essere riportata dopo il numero d’iscrizione perché andrà inserita la data di inizio validità.

Il trasportatore ha 10 gg di tempo per registrare i formulari ed una volta registrato, il n. di registrazione va inserito sulla copia del formulario, altrimenti il controllore può elevare sanzione come formulario incompleto (da 2.600 euro a 26.000 euro).

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