Accordo Multilaterale: come trasportare leghe contenenti piombo in esenzione ADR

Il trasporto di leghe contenenti piombo può comportare complessità normative significative, ma l’Accordo Multilaterale M366 offre alle imprese italiane una soluzione temporanea e sicura.

Abbiamo analizzato la normativa ADR e la documentazione ufficiale per evidenziare le informazioni essenziali e le indicazioni operative per le aziende.

Contenuti essenziali dell’Accordo M366

L’Accordo prevede che alcune leghe contenenti piombo possano essere trasportate in esenzione ADR, a condizione che vengano rispettati requisiti specifici:

  • Le materie non devono rientrare in nessuna classe diversa dalla Classe 9 (materie e oggetti pericolosi diversi).

  • Le leghe devono risultare scarsamente solubili in acqua. Il trasporto può avvenire:

- In imballaggi, IBC o grandi imballaggi conformi alle disposizioni generali ADR, a tenuta di polvere e resistenti all’acqua, oppure dotati di fodera con le stesse caratteristiche (non è richiesta l’omologazione ONU).

- Alla rinfusa secondo i codici VC1 o VC2, ovvero veicoli o container telonati o chiusi.

In ogni caso, è obbligatorio tenere a bordo una copia dell’Accordo M366, sia in formato cartaceo sia digitale.


NATURA GIURIDICA E VALIDITA’

L’M366 rappresenta una deroga temporanea alle disposizioni ADR, applicabile solo agli Stati che lo hanno sottoscritto, con una validità massima di 5 anni (ADR, Capitolo 1.5.1.1).

In Italia, l’Accordo è stato proposto per consentire alle imprese di continuare a gestire la logistica e il trasporto delle leghe contenenti piombo anche dopo il 1° settembre 2025, senza modifiche organizzative sostanziali.


ADESIONI INTERNAZIONALI

Per essere efficace, l’Accordo deve essere sottoscritto da almeno un altro Stato contraente dell’ADR (ADR, Capitolo 1.5.1.2).

Attualmente, la Slovenia ha aderito, rendendo l’M366 valido a livello internazionale.


INDICAZIONI OPERATIVE PER LE IMPRESE

Per rispettare l’Accordo M366, le aziende devono:

  • Verificare che imballaggi e mezzi alla rinfusa soddisfino i requisiti tecnici previsti.
  • Tenere sempre a bordo una copia dell’Accordo.
  • Aggiornare le procedure interne e la formazione del personale in relazione alle nuove disposizioni.

L’Accordo M366 rappresenta una misura transitoria fondamentale per garantire la continuità del trasporto delle leghe contenenti piombo in esenzione ADR, nel pieno rispetto delle normative.

Grazie all’adesione della Slovenia, l’accordo è attualmente efficace a livello internazionale, ma è importante monitorare costantemente le adesioni degli Stati e aggiornare la documentazione e le procedure operative delle unità di trasporto.