16 Luglio 2025

Documentazione attestante formazione e addestramento fornita ai lavoratori

Si tratta di misure e adempimenti OBBLIGATORI. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:

  • Della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
  • Del trasferimento o cambiamento di mansioni;
  • Dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.

Come riportato dal D.lgs. 81/08 all’art.36, l’addestramento deve essere effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale.

L’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.

Il datore di lavoro, anche se non direttamente, deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione, secondo quanto previsto dall’art. 36 D.lgs. 81/2008, su:

  • I rischi della salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività dell’impresa in generale;
  • Le procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
  • I nominativi dei lavoratori incaricati a primo soccorso e prevenzione degli incendi;
  • I nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente;
  • I rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
  • I pericoli connessi all’uso delle sostanze e delle miscele pericolose sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
  • Le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Oltre alle informazioni di portata generale, il D.lgs. 81/2008 individua ulteriori informazioni che il lavoratore deve ricevere in misura adeguata, in funzione delle specifiche attività che andrà a svolgere o dei rischi a cui sarà esposto, per esempio: uso delle attrezzature di lavoro, uso dei DPI; significato della segnaletica di sicurezza e salute sul lavoro; movimentazione manuale dei carichi; uso di attrezzature munite di videoterminale; protezione dall’esposizione agli agenti fisici, chimici, biologici cancerogeni e mutageni.

Considerato l’andamento degli infortuni negli ultimi anni, si nota che, per diverse ragioni, comprese le difficoltà linguistiche, i lavoratori immigrati subiscono in proporzione, più infortuni degli italiani, per cui in presenza di tali lavoratori, occorrerà preventivamente verificare la comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

È opportuno per il datore di lavoro, documentare sia l’avvenuta erogazione che la qualità dell’informazione. Pertanto, è consigliato fornire l’informazione accompagnata da un fascicolo e redigere un verbale dell’incontro sottoscritto dai presenti, che riporti i contenuti informativi, le osservazioni dei presenti ed i riscontri dati alle stesse, il luogo dell’incontro, la data con orario di inizio e fine della seduta.

Riguardo alla formazione, ciascun lavoratore deve ricevere una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.

La formazione obbligatoria è sia quella che è prevista dall’accordo stato-regioni sulla sicurezza sul lavoro, sia quella che in azienda viene erogata per “formare” i lavoratori sui compiti da svolgere quotidianamente.

Entrambe le formazioni devono essere documentate. Per la formazione interna, dovrà essere possibile dimostrare che si è insegnato come si effettuano determinati lavori, come si usano attrezzature, come si sale su una scala, come si manipola un prodotto chimico, come e quando si indossano i DPI, ecc. La metodologia di formazione online non può essere utilizzata per i corsi di formazione che prevedano un “un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza”.

Fonte: Protecno

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