27 Luglio 2024

Esenzione dall’obbligo di nomina del Consulente ADR

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU n. 220 del 20-9-2023) il Decreto Ministeriale del 7 agosto 2023 che descrive quali imprese possono avvalersi dell’esenzione dalla nomina di un Consulente per la Sicurezza per il Trasporto delle Merci Pericolose su strada.

Come descritto alla sezione 1.8.3.2 ADR, saranno esentate dall’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza del trasporto le imprese che svolgono “attività” di spedizione, trasporto, imballaggio, carico, riempimento e scarico di merci pericolose su strada che rientrano in uno dei seguenti paragrafi:

1. esclusione dal campo di applicazione della disciplina: riguarda attività svolte da forze in servizio pubblico di Stato, trasporti sulle vie navigabili interne e imprese che non movimentano fisicamente le merci pericolose;


2. natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni speciali in relazione alla spedizione, al trasporto oppure ad una o più delle attività correlate di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico di merci pericolose:

- merci esenti nel rispetto di disposizioni speciali di trasporto (cap. 3.3);
- merci in colli, imballate in quantità limitate (cap. 3.4);
- merci in colli, imballate in quantità esenti (cap. 3.5);


3. trasporti in colli, in relazione alla spedizione, al trasporto oppure ad una o più delle attività correlate all'imballaggio, al carico oppure allo scarico di merci pericolose:

- con un limite massimo di ventiquattro operazioni per anno solare e tre operazioni per mese solare. A tal fine, ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, particolarmente compilato per ogni anno solare, archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni;

- ogni operazione deve rispettare i limiti quantitativi individuati alla tabella 1.1.3.6.3 dell'ADR ovvero alla sezione 1.1.3.6.4 dell'ADR, se tali merci appartengono a categorie di trasporto diverse;

- ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (genere di imballaggio, recipiente a pressione, IBC o grande imballaggio) e relativo quantitativo netto. Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all'amministrazione in caso di richiesta;

- ogni operazione deve rispettare i limiti quantitativi di ADR 1.1.3.6 (condizioni di esenzione​ ​parziale) stabiliti nella tabella di 1.1.3.6.3 ADR, nel caso l'operazione riguardi merci appartenenti ad un’unica categoria di trasporto, oppure fissati nella sottosezione 1.1.3.6.4 ADR, se l'operazione riguarda merci che appartengono a categorie di trasporto diverse.


4. operazioni occasionali svolte dall'impresa occasionalmente o saltuariamente e solo in ambito nazionale, connesse alla spedizione, al trasporto, oppure ad una o più delle correlate attività di riempimento oppure scarico di merci pericolose, nei limiti e nel rispetto delle seguenti condizioni:

- le materie devono essere caricate alla rinfusa oppure in cisterna;

- le materie devono essere assegnate al terzo gruppo di imballaggio o alla categoria di trasporto tre o quattro;

- il numero massimo di operazioni è di dodici per anno solare e di due per mese solare, con il limite massimo di 50 tonnellate per anno solare di merci pericolose trasportate. A tal fine, ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, particolarmente compilato per ogni anno solare, archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni;


5. esclusione dal campo di applicazione riguardante le imprese unicamente destinatarie di spedizioni di merci pericolose, in colli, in cisterna oppure alla rinfusa, per le quali il luogo di ricezione si configuri come destinazione finale di tali merci. Rientrano in tale contesto le imprese destinatarie che provvedono direttamente allo scarico dei colli ovvero le imprese destinatarie che affidano a terzi le attività di scarico colli, svuotamento di cisterne oppure scarico di merci alla rinfusa.

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