03 Maggio 2024

Polizza RCA: il diritto di rivalsa delle compagnie

L’assicurazione obbligatoria R.C. Auto è stata introdotta con la Legge 24 dicembre 1969 n° 990, che è stata successivamente sostituita dal Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo n° 209 del 7 settembre 2005).

L’obbligo di assicurare i veicoli è infatti oggi previsto dall’articolo 122 del Codice delle Assicurazioni (che richiama l’articolo 2054 [1] del Codice Civile) e dall’articolo 193 del Codice della strada [2].

Tale imposizione è a carico del proprietario e/o del conducente ed è previsto per tutti ii veicoli a motore senza guida di rotaie, posti in circolazione (sia per il rischio dinamico che per il rischio statico), su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.

I presupposti in base ai quali le coperture assicurative sono pienamente operanti sono i seguenti:

  • il conducente deve essere in possesso della relativa autorizzazione alla guida e tale documento deve essere in corso di validità e conforme alla tipologia di veicolo guidato;
  • il veicolo deve essere in regola con le disposizioni per la circolazione, soprattutto in regola con la revisione periodica prevista dal codice della strada.

La copertura assicurativa interviene per i danni causati ai terzi, sia per i danni alle cose che per i danni alle persone con le seguenti esclusioni:

  • non è considerato terzo il conducente che causa il danno;
  • per i soli danni alle cose non sono considerati terzi il proprietario i discendenti, gli ascendenti ed il coniuge non legalmente separato.

Con queste premesse vediamo quali soni i casi nei quali la copertura assicurativa non è operante:

  • se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
  • nel caso di veicolo adibito a scuola guida durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non c’è persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttor ai sensi di legge;
  • nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
  • per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione.

LA MANCATA OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA NON È OPPONIBILE AL TERZO DANNEGGIATO E DI CONSEGUENZA LA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE È OBBLIGATA AL RISARCIMENTO DEL DANNO AL TERZO, MA HA LA FACOLTÀ/DIRITTO DI RIVALERSI NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE.

RICORDIAMO CHE IL PROPRIETARIO RISPONDE IN SOLIDO CON IL CONDUCENTE.

Nelle polizze possono essere previste deroghe parziali e/o totali, all’esercizio della rivalsa da parte della Compagnia e di conseguenza è necessario verificarne la presenza e la portata.

I casi che normalmente prevedono una rinuncia della facoltà di rivalsa nei confronti del responsabile sono:

  • guida con patente scaduta, sempreché la stessa venga successivamente rinnovata;
  • guida di veicolo non revisionato, sempreché lo stesso superi la revisione;
  • guida in stato di ebrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, non nel caso di soggetto già sanzionato in precedenza per lo stesso reato.

Particolare importanza assume il fatto legato alla guida di veicolo non in conformità con le indicazioni della carta di circolazione, ad esempio veicolo omologato per 4 persone che ne trasporta un numero superiore.

Come evidenziato in precedenza in questo caso la Compagnia risarcirà i danni causati dalla circolazione ad altri veicoli e/o a terzi in genere, ma eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente e/o del proprietario per gli importi riconosciuti per il risarcimento dei danni subiti dai terzi propri trasportati.

Concludendo l’inosservanza del Codice della Strada non comporta solamente conseguenze in termini di sanzioni economiche, amministrative e penali (multe, ritiro della patente, sequestro del veicolo, procedimenti penali per lesioni gravi ecc.), ma il rischio di dover rispondere con il proprio patrimonio per il risarcimento dei danni alle cose ed alle persone causati ai terzi, per non aver rispettato le disposizioni previste dal codice della strada.

È pertanto assolutamente prioritario, che il proprietario di un veicolo si attenga e faccia rispettare alle persone alle quali da in uso il proprio veicolo le disposizioni di legge per il corretto uso dei mezzi, per evitare rivalse delle Compagnie di assicurazione che hanno comunque l’obbligo di risarcire i sinistri in base alle disposizioni di legge.

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[1] articolo 2054 Codice Civile

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di scontro tra vicoli si presume, fino a prova contraria che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Il proprietario del veicolo o in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
In ogni caso le persone indicate nel comma precedente sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.



[2] articolo 193 Codice della strada

1) i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.
2) Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 866 a € 3.464. Nei casi indicati dal comma 2-bis, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.
3) omissis……………………………….



Fonte: Janua Broker S.p.A.

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