Il nuovo ruolo del DGSA tra ambiente e sicurezza
07-01-2026 15:58 - Novità sul trasporto di merci pericolose ADR
L'evoluzione normativa nel settore del trasporto merci pericolose e della gestione dei rifiuti ha raggiunto un punto di svolta fondamentale con la pubblicazione della Circolare n. 2 del 22/05/2025 da parte dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Cosa prevede la Circolare n. 2 del 22/05/2025?
1. Soggetti Obbligati
2. Oggetto dell'Obbligo
3. Modalità di Attestazione
4. Cronoprogramma e Scadenze (Fase Transitoria)
5. Regime Definitivo (Dal 2026)
Questo documento non è una semplice nota tecnica, ma un chiarimento strutturale che ridefinisce i confini di responsabilità per le imprese autorizzate nella Categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi).
Fino ad oggi, molte aziende hanno operato separando nettamente la gestione ambientale (MUD, registri di carico/scarico) dalla conformità ADR.
La nuova circolare ribadisce con forza che per la Categoria 5 la sicurezza del trasporto e la gestione del rifiuto sono due facce della stessa medaglia.
L'implicazione più immediata è l'obbligatorietà di un coordinamento costante tra il Responsabile Tecnico dell'Albo e il Consulente ADR (DGSA).
Perché la consulenza diventa strategica? Le imprese di Categoria 5 si trovano spesso a gestire flussi di rifiuti con caratteristiche chimico-fisiche variabili.
Il consulente ADR non deve più limitarsi a firmare la relazione annuale, ma deve intervenire attivamente nella:
Cosa prevede la Circolare n. 2 del 22/05/2025?
1. Soggetti Obbligati
- Imprese e soggetti iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali in Categoria 5.
- Obbligo riferito esclusivamente agli autoveicoli che effettuano il trasporto di rifiuti speciali pericolosi.
2. Oggetto dell'Obbligo
- Installazione: Garantire la presenza a bordo di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie attuali.
- Idoneità Tecnica: Assicurare che tali sistemi rispettino i requisiti di idoneità tecnica previsti per la Categoria 5.
3. Modalità di Attestazione
- Documentazione: Dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante (Allegato “A” della Deliberazione n. 3/2024).
- Piattaforma: La dichiarazione deve essere generata automaticamente tramite il sistema AGEST.
4. Cronoprogramma e Scadenze (Fase Transitoria)
- Dal 1° luglio 2025: Apertura dei termini per l'invio delle dichiarazioni.
- Entro il 31 dicembre 2025: Termine ultimo per attestare la presenza dei sistemi sui veicoli già in parco.
- Flessibilità: Per le flotte numerose, è possibile inviare più istanze distinte per gruppi di veicoli, purché tutte entro la fine dell'anno.
5. Regime Definitivo (Dal 2026)
- Dal 1° gennaio 2026: L'attestazione della geolocalizzazione diventa obbligatoria e contestuale a ogni nuova istanza di: Iscrizione all'Albo e Variazione del parco veicolare (inserimento nuovi mezzi).
Questo documento non è una semplice nota tecnica, ma un chiarimento strutturale che ridefinisce i confini di responsabilità per le imprese autorizzate nella Categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi).
Fino ad oggi, molte aziende hanno operato separando nettamente la gestione ambientale (MUD, registri di carico/scarico) dalla conformità ADR.
La nuova circolare ribadisce con forza che per la Categoria 5 la sicurezza del trasporto e la gestione del rifiuto sono due facce della stessa medaglia.
L'implicazione più immediata è l'obbligatorietà di un coordinamento costante tra il Responsabile Tecnico dell'Albo e il Consulente ADR (DGSA).
Perché la consulenza diventa strategica? Le imprese di Categoria 5 si trovano spesso a gestire flussi di rifiuti con caratteristiche chimico-fisiche variabili.
Il consulente ADR non deve più limitarsi a firmare la relazione annuale, ma deve intervenire attivamente nella:
- Verifica della coerenza documentale: Assicurarsi che la codifica CER del rifiuto sia tecnicamente compatibile con la classificazione ADR indicata nel documento di trasporto.
- Analisi delle esenzioni: Valutare se e quando è possibile applicare le esenzioni per "merci pericolose imballate in quantità limitate" o l'esenzione parziale (1.1.3.6), ottimizzando i costi logistici senza compromettere la legalità.




